Trasparenza e gestione rifiuti

Ultima modifica 24 settembre 2024

Argomenti :
Gestione rifiuti

Questa sezione, secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019/R/RIF “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” ha lo scopo di consentire ai cittadini l’accesso ai contenuti informativi minimi del servizio di raccolta e trasporto rifiuti (RT) e di spazzamento e lavaggio strade (SL) per garantire la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza.

La struttura della sezione è definita nell’allegato A “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR)” vedi link 

È possibile consultare le informazioni, i dati ed i documenti relativi ai singoli obblighi di pubblicazione cliccando sulle specifiche voci presenti:

  • Raccolta e Trasporto rifiuti

Ragione sociale e Recapiti

Val Cavallina Servizi S.r.l.

TEL. 035/4274281 - FAX. 035/4274279

Numero verde: 800.40.11.06 attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00.

Indirizzo: Piazza Slavo d'Acquisto, 80 - 24069 - Trescore Balneario

E-mail: ufficio.ecologia@vcsonline.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): segreteria.valcavallinaservizi@legalmail.it  (da usare solo se si è in possesso di una propria casella PEC)

 

Modulistica per l'invio di reclami

Contattare il Numero Verde gratuito 800 40 11 06 (Lunedì – venerdì: dalle 8.30 alle 16.00)

 

Carta del qualità servizio

La Carta dei Servizi è il documento con il quale l'ente si assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.

Carta della qualità del servizio

 

Calendario del servizio             

Anno 2024

 

Campagne straordinarie del servizio

Centro di raccolta comunale

Il Centro di Raccolta è un’area recintata e attrezzata con contenitori idonei per il conferimento differenziato di alcune tipologie di rifiuto che non si possono conferire nel ciclo ordinario della raccolta differenziata porta a porta.

All’interno del Centro di Raccolta i rifiuti conferibili vanno consegnati in modo separato per tipologia.

Presso il Centro di Raccolta è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuti:

  • Batterie per auto
  • Pile esauste
  • Sfalci e ramaglie
  • Legno
  • Polistirolo
  • Ingombranti
  • Ferro e Metalli
  • Oli vegetali e minerali
  • Cassette in plastica (ortofrutta)
  • Contenitori “T” e “F
  • Neon
  • Beni durevoli
  • Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

 

Orari di apertura:

  • Lunedì 9.00-12.30
  • Martedì 13.30-17.30
  • Mercoledì CHIUSO
  • Giovedì 8.30-13.30
  • Venerdì 13.30-17.30
  • Sabato 9.00-12.30 13.30-18.30

 

Istruzioni conferimento rifiuti

Dove lo butto?

Come avviene la raccolta?

 

Percentuale raccolta differenziata:

Anno 2023 

anno 2022 

anno 2021 

 

Comunicazioni di ARERA

Interventi di modifica del quadro regolatorio o comunicazioni di carattere generale per gli utenti

08/08/2023 – Quattro pilastri in più per la riforma del settore. Riciclo e recupero le parole chiaveQuattro pilastri in più per la riforma del settore. Riciclo e recupero le parole chiave

21/01/2022 – Rifiuti: nuovi standard di qualità tecnici e contrattuali omogenei nel Paese

14/07/2020 – Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19

02/07/2020 – Regolazione sui rifiuti urbani in Europa ARERA in prima linea

24/06/2020 – Rifiuti: più flessibilità per Comuni e operatori. Nella TARI si possono considerare gli effetti dell’emergenza Covid

30/07/2019 – Rifiuti di imballaggi: accordo ANCI-CONAI sia coerente con normativa e regolazione

21/07/2019 – WASTE-REG - La regolazione a sostegno di un’Economia Circolare efficiente ed efficace

 

  • Spazzamento e Lavaggio strade

Spazzamento strade

Ragione sociale e Recapiti

Val Cavallina Servizi S.r.l.

Tel. +39 035 4274281 - FAX. +39 035 4274279

Numero verde: 800.40.11.06 attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:00.

Indirizzo: Piazza Slavo d'Acquisto, 80 - 24069 - Trescore Balneario

E-mail: ufficio.ecologia@vcsonline.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): segreteria.valcavallinaservizi@legalmail.it  (da usare solo se si è in possesso di una propria casella PEC)

 

Modulistica per l'invio di reclami

Contattare il Numero Verde gratuito 800 40 11 06 (Lunedì – venerdì: dalle 8.30 alle 16.00)

 

Carta qualità del servizio

La Carta dei Servizi è il documento con il quale l'ente si assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione di questi servizi, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.

Carta della qualità sel servizio

 

Calendario del servizio

Aree percorse

 

Comunicazioni di ARERA    

Interventi di modifica del quadro regolatorio o comunicazioni di carattere generale per gli utenti

24/06/2020 - Rifiuti: più flessibilità per Comuni e operatori. Nella TARI si possono considerare gli effetti dell’emergenza Covid (https://www.arera.it/it/com_stampa/20/200624.htm)

24/04/2020 - Coronavirus: norme specifiche e risorse per il dopo-emergenza (https://www.arera.it/it/com_stampa/20/200424s.htm)

 

  • Servizio di gestione tariffe e relazioni con gli utenti

Ragione sociale e Recapiti

Comune di Scanzorosciate - Ufficio Tributi

Tel: +39 035 654754 - Fax. +39 035 656228
Indirizzo: Piazza della Costituzione, 1 (BG)- 24020 Scanzorosciate (BG)
E-Mail tributi@comune.scanzorosciate.bg.it
Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it

 

Modulistica per l'invio di reclami

Sportello telematico TARI

 

Atti di approvazione e regolamenti

Delibere e Regolamenti TARI 

 Calcolo della tariffa

 Informazioni

 Qui di seguito sono presentate le regole per il calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.

 

Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché in relazione alle quantità di rifiuto secco indifferenziato (RUR) conferite al servizio pubblico e rilevate attraverso un sistema di misurazione puntuale adottato dal Comune nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017.

3. I valori della Tariffa per singola categoria, le volumetrie minime e tutti gli elementi che compongono il tributo sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, mediante deliberazione del Consiglio Comunale da emanare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto stabilito per l’anno precedente.

 

 Riduzione tariffaria

 

Vengono riportate gli articoli del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TA.RI.)

(..)

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze domestiche e non domestiche non servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all’inizio di tale strada.

2. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della L. 143/2013, in caso di mancato svolgimento del

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. La riduzione non si applica alla parte di tariffa legata agli svuotamenti (VARIABILE B).

 

Art. 26. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. La riduzione non si applica alla parte di tariffa legata agli svuotamenti (VARIABILE B).

 

Art. 26 bis – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, possono accedere ad una riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall’apposito regolamento disciplinante le tecniche relative alla pratica del compostaggio domestico della frazione umida e verde.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del

contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dagli uffici competenti.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che

permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione mediante presentazione, all’ufficio protocollo del comune, del modello predisposto dagli uffici competenti.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti

necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovessero rilevare il suo venir meno, procederà alla revoca immediata della riduzione.

5. La riduzione non si applica alla parte di tariffa legata agli svuotamenti (VARIABILE B).

 

Art 26 ter – Riduzione per l’utilizzo di pannolini lavabili

1. Le utenze domestiche che utilizzano pannolini lavabili per neonati in luogo dei normali pannolini usa e getta (seppur compostabili), possono accedere ad una riduzione pari al 15% della quota variabile A della tariffa, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti individuati nei commi successivi.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del

contribuente, unitamente alla documentazione attestante l’acquisto di tale tipologia di pannolini, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dagli uffici competenti.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui cessi l’utilizzo di pannolini lavabili, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione mediante presentazione, all’ufficio protocollo del comune, del modello predisposto dagli uffici competenti. In ogni caso la riduzione cessa al compimento del terzo anno di età del bambino.

4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovessero rilevare il suo venir meno, procederà alla revoca immediata della riduzione.

5. La riduzione non si applica alla parte di tariffa legata agli svuotamenti (VARIABILE B).

 

Art. 27. Cumulo di riduzioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 60% delle quote fissa e variabile A.

 

Art. 28 Agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può stabilire ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le agevolazioni vengono determinate annualmente nella delibera tariffaria.   (..)

 

Modalità di pagamento

 

Informazioni utili

La TARI è pagata mediante modello F24.

 

Scadenze di pagamento
Le scadenze TARI 2024 erano 31 luglio e 31 ottobre.

Informazioni per ritardi od omissioni di pagamento

L’utente può contattare l’Ufficio Tributi oppure provvedere al pagamento con i modelli ricevuti, sempreché l’ufficio non abbia già iniziato attività di accertativa mediante l’invio di solleciti e/o accertamenti d’ufficio.

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

 

Procedura di segnalazione modifiche o errori

Per la segnalazione di errori è possibile contattare telefonicamente l’ufficio per una prima valutazione e verifica di un effettivo errore, oppure trasmettere e-mail all’Ufficio Tributi indicando le generalità complete e l’eventuale errore riscontrato.


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